Raccolta differenziata

La raccolta differenziata svolge un ruolo prioritario nel sistema di gestione integrata dei rifiuti in quanto consente, da un lato, di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento e, dall’altro, di condizionare in maniera positiva l’intero sistema di gestione.
Essa consente:

In base all’esperienza che si è venuta consolidando, il sistema dovrebbe sempre più privilegiare raccolte domiciliari, affiancate a raccolte stradali, ed ampliare il campo di applicazione a raccolte più complesse (come quella della frazione organica putrescibile) o ad aggregazioni di differenti materiali (raccolta multimateriale o raccolta combinata)...




Per il conseguimento di tali obiettivi è, tuttavia, indispensabile che la raccolta differenziata venga realizzata secondo logiche di integrazione rispetto all'intero ciclo dei rifiuti, e che ad essa corrispondano la dotazione di efficienti impianti di recupero ed una sempre maggiore diffusione dell'utilizzo dei rifiuti recuperati. La costruzione di un sistema integrato deve prevedere, evidentemente, la realizzazione di un struttura maggiormente flessibile ed articolata; ciò non significa, necessariamente, che la stessa sia più costosa.
La definizione di una metodologia di calcolo omogenea e standardizzata, utilizzabile a livello nazionale, rappresenta un fattore indispensabile per poter eseguire un confronto di dati provenienti da fonti diverse e per poter pervenire ad una quantificazione della quota di raccolta differenziata ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al D.Lgs 22/97. Allo stato attuale, tuttavia, la procedura di calcolo non risulta ancora chiaramente delineata dalla normativa nazionale.
I dati elaborati dall'APAT prevedono, comunque, l’adozione di un criterio omogeneo di calcolo, che si basa sulla definizione di raccolta differenziata formulata dal D.Lgs. 22/97, articolo 6, comma 1, lettera f): “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima”. La legge 23 marzo 2001 n. 93, in particolare, ha operato una non chiara modifica di tale definizione sopprimendo le parole “compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima”. La legge rimanda ad un successivo decreto non ancora emanato la definizione della metodologia e dei criteri di calcolo della raccolta differenziata.
Sulla base delle suddette definizioni non vengono computati, nella quota di raccolta differenziata, i flussi di rifiuti che ancorché raccolti selettivamente, sono avviati allo smaltimento. Non sono, inoltre, computate le aliquote rappresentate dagli scarti delle operazioni di recupero effettuate sui rifiuti raccolti in maniera differenziata.
In particolare, sono state escluse dal calcolo, le seguenti tipologie di rifiuto:
A partire dai dati relativi all’anno 2000 vengono, invece, computati nel valore della raccolta differenziata i farmaci, le pile e gli altri rifiuti pericolosi che, seppur destinati allo smaltimento, vengono raccolti selettivamente al fine di garantire una chiara riduzione di pericolosità dei rifiuti urbani.
Va, comunque, evidenziato che l'attuale struttura delle informazioni disponibili non sempre consente di applicare il metodo in maniera rigorosa, in quanto in alcuni contesti territoriali si osservano differenti gradi di disaggregazione delle frazioni merceologiche; pertanto, è necessaria un’attenta operazione di omogeneizzazione delle informazioni sulla base di criteri univoci. Quanto detto porta a computare nella voce “altro” le più svariate tipologie di rifiuti compresi alcuni rifiuti pericolosi.
fonte: www.apat.gov.it




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